L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di e-fattura per benzina e gasolio, che avverrà il 1 luglio 2018.
Infatti a partire da quella data verrà messo in atto il provvedimento per contrastare il fenomeno dell’evasione IVA, nonché per ridurre e prevenire efficacemente le frodi e i casi di false detrazioni e deduzioni stabilendo che le operazioni di acquisto di benzina e gasolio da motori siano documentate con fattura elettronica, (circolare n. 8/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018), fondamentale per i titolari di partita IVA ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali sui costi auto. Saranno esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti nel regime forfettario e nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e non riguarderà le spese di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari o utensili da giardinaggio. In tali casi, fino al 1° gennaio 2019, la deduzione del costo e la detrazione IVA sarà richiedibile previa compilazione della scheda carburante mentre per più operazioni da esporre in un’unico documento, in cui soltanto alcune sono soggette ad obbligo di fattura elettronica, sarà obbligatorio utilizzare tale modalità per tutte le spese documentate e sostenute.
La fattura dovrà essere emessa secondo le regole ordinarie e non sarà necessario riportare nel documento la targa dell’auto o il modello, come spiega il punto 1.1 della circolare n.8/E :
La disposizione prevede anche che per poter dedurre il costo e per poter detrarre l’IVA relativa alla spesa d’acquisto dei carburanti i pagamenti siano effettuati esclusivamente con i mezzi di pagamento tracciabili individuati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 aprile 2018, cioè con bancomat, carte di credito, assegni, buoni o carte carburante. Fanno eccezione i rifornimenti presso le cosiddette pompe bianche: nel caso in cui il buono o la carta carburante preveda la possibilità di acquistare carburante presso le cosiddette pompe bianche oppure consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA secondo quanto previsto dal decreto IVA all’articolo 2, comma 3, lettera a).
Il settore carburante farà da rampa di lancio all’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni tra privati a partire dal 1° gennaio 2019, l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese per i contratti di appalto con la PA., tale obbligo, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, sarà soltanto per gli appalti diretti tra soggetto titolare del contratto e pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, in attesa della pubblicazione di un apposito documento di prassi.