Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è stata resa applicabile la disciplina introdotta dal DPCM del 20 febbraio 2015, n. 29 relativa al riconoscimento del Tfr in busta paga.
La norma è destinata a tutti i lavoratori dipendenti operanti nel settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per i quali si applica l’istituto del Tfr.
La norma definisce come Qu.I.R. “la quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda di cui all’articolo 2120 del Codice civile al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, erogato tramite liquidazione diretta mensile”.
La Qu.I.R. erogata al dipendente in busta paga non sarà più soggetta a tassazione separata, come avviene generalmente per il TFR erogato, ma sarà soggetta a tassazione ordinaria; vale a dire che si sommerà agli altri redditi percepiti e sarà tassata in base all’aliquota dell’anno in cui la stessa è stata percepita.
L’opzione può essere esercitata a partire dal mese di marzo, da tutti i dipendenti che hanno i requisiti per accedervi semplicemente presentando un’istanza validamente sottoscritta al proprio datore di lavoro.
La Qu.I.R. verrà erogata dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza ed è valida fino al 30 giugno 2018 o fino alla cessazione del rapporto di lavoro. L’opzione non è revocabile.